VIAGGIARE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: COME FUNZIONANO I RIMBORSI
Questo è senza dubbio uno degli argomenti di maggiore attualità in questo momento, uno di quelli più delicati e al quale le persone sono più sensibili perché in molti dovranno destreggiarsi tra l’interpretazione di quanto viene comunicato ed emanato dalle Istituzioni e quello ampiamente “reinterpretato” sui social media. Allora ci sembra giusto provare a fare un po’ di chiarezza.
L’emergenza dovuta al Coronavirus è certamente una situazione eccezionale, gestita attraverso le misure di sicurezza emanate dal Governo Italiano per il tramite di provvedimenti specifici, per questo infatti può definirsi come “causa di forza maggiore” e, sempre per questo, vengono meno le consuete modalità di rimborso. Gli scenari prospettabili sono sostanzialmente tre. Vediamoli nel dettaglio.
La cancellazione da parte del Governo
Abbiamo detto che il Coronavirus equivale a “causa di forza maggiore”, quindi laddove la cancellazione di voli e di eventi in generale avvenga ad opera del Governo centrale perché si devono adottare le misure di contenimento del contagio, ad esempio, chi ha effettuato la prenotazione, ad esempio l’agenzia di viaggio, ha il dovere di rimborsare quanto è stato già versato dal Cliente, a prescindere dalle regole in tema di “annullamento” previste dal servizio che si è acquistato. Per fare un esempio concreto: da quando tutta l’Italia è stata dichiarata “zona rossa”, nessun cittadino può muoversi per tutta la durata del provvedimento, quindi chi avesse prenotato un qualsiasi volo o una vacanza, per quanto in modalità non rimborsabile, ha comunque diritto al rimborso, perché l’impedimento a viaggiare è causato da una “decisione d’Autorità”. Ciò significa che il viaggiatore in questione ha diritto appunto a ricevere il rimborso integrale della quota versata sotto forma di voucher (legge 88 e 88bis cc) della durata di 1 anno dalla data di emissione o in l’alternativa o di vacanza alternativa in altra data. È il vettore, il tour operator o l’organizzatore a scegliere la modalità con la quale rimborsare il viaggiatore, così come da Decreto di cui sopra.
L’annullamento deciso dall’organizzatore
E’ il caso per cui l’annullamento del viaggio venga deciso per scopi precauzionali da parte del tour operator o dell’organizzatore, e qui il rimborso ricade in tutto e per tutto su quest’ultimo. La casistica riguarda quindi tutti quegli eventi, pacchetti viaggio che pur non essendo stati annullati “d’Autorità” sono stati cancellati in autonomia dall’organizzatore e per i quali il fruitore o il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale della somma versata, sempre nelle modalità descritte nella legge 88 e 88bis cc
La disdetta del viaggio (in autonomia) da parte del Cliente
Questa è la casistica che attiene a quei viaggiatori che, in autonomia, indipendentemente dalle decisioni prese dal Governo o dall’organizzatore, magari per paura del contagio e pur in presenza, a quella data, della attivabilità del servizio che hanno acquistato, decidono di annullare il viaggio prenotato; ecco, gli stessi non potranno ambire al rimborso, ma contare sulla eventuale previsione dello stesso secondo i termini e le condizioni previste dal contratto di servizio che hanno sottoscritto, come ad esempio la possibilità che vi sia la cancellazione senza penale qualora prevista, oppure cancellazione con penali come da condizioni contrattuali sottoscritte in fase di stipula contratto di viaggio
In tutti e tre questi casi l’aver prenotato in agenzia di viaggi vi mette al riparo da situazioni incresciose che potrebbero verificarsi nel doversi mettere in contatto autonomamente (per chi ha prenotato on line) con tour operators, siti web di prenotazione on line, vettori aerei ed altri operatori turistici che hanno sede non in Italia e che dovranno seguire la legislatura del loro paese. Molto spesso lo loro linee telefoniche sono andate in collasso ed hanno tempi di risposta estremamente lunghi. Una volta avuta la risposta, poi, laddove vi fosse la necessità di chiarimenti o di apportare correzioni l’iter riprenderebbe da capo con i tempi di risposta incerti. L’agente di viaggio, invece, ha tutto l’interesse a tutelare i propri clienti, quindi state pur certi che si farà in quattro per farvi avere il rimborso o per darvi tutta l’assistenza di cui avete bisogno.